Tratto e adattato da "www.vigileamico.it" :
LUCI BLU (O ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI)
Per la sola applicazione in sostituzione delle lampade ai dispositivi di illuminazione apponendone di colore diverso a quelle consentite si incorre alla sanzione prevista all' Art. 78 del Codice della Strada che prevede la visita e prova presso M.C.T.C., oltre al ritiro della carta di circolazione è prevista una sanzione amministrativa di € 343,35. Il loro uso è sanzionato ai sensi dell' Art. 153 del C.d.S. e prevede una sanzione pecuniaria di € 33,60 in aggiunta a quanto sopra. Le luci colorate installate in aggiunta a quelle contemplate dall' Art. 151 sono sanzionate ai sensi dell' Art. 72, che prevede una sanzione amministrativa di € 68,25, anche se non vengono usate.

VETRI SCURI (Vedi circolare)
Non sono ammesse pellicole oscuranti per il vetro parabrezza anteriore e i vetri laterali anteriori, per i restanti è possibile la loro apposizione, in presenza di entrambi gli specchietti retrovisori laterali, ma è fatto obbligo di riportare sugli stessi gli estremi della loro omologazione in modo indelebile. Le pellicole oscuranti possono essere anche leggermente colorate, ma devono lasciare ampia trasparenza.

FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA (Vedi circolari 1 - 2 )
I dispositivi di scarico del gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurate in db al numero di giri previsto). Tali modifiche non sono da indicare sulla carta di circolazione.

ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE (Vedi circolare)
Tali accessori, non essendo elencati tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicati dall' Art 227 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione. Essi possono essere installati al pari del portapacchi, del porta biciclette, del porta sci , ecc, a cura e sotto esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano saldamente ancorate e non presentino bordi taglienti.

LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL' AUTOVETTURA (Vedi circolare)
Non é prevista dalle direttive comunitarie un altezza minima da terra, pertanto l'assetto degli autoveicoli non é riscontrabile dalla carta di circolazione ma dalle schede di omologazione. Sta alla discrezione dell'agente decidere se è il caso di procedere a visita straordinaria del veicolo presso M.C.T.C. Qualora vengano installati elementi non omologati si incorre nella sanzione prevista dall'art. 78 del C.d.S.

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